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Come comportarsi in caso di decesso

Guida agli adempimenti

Tutto quello che devi sapere in caso di morte di un familiare


Premessa

Durante e dopo il decesso di un familiare o di un conoscente l’aspetto psicologico gioca un ruolo fondamentale in quanto non si è mai veramente pronti per affrontare il momento del lutto.

La lettura di questa guida ha lo scopo di rendere consapevole la persona che deve affrontare questo periodo sia in caso di morte naturale o improvvisa e le successive procedure da attuare.

Innanzitutto è bene distinguere tre ambiti nella quale il comportamento da adottare è diverso:

  • Decesso in abitazione (per cause naturali)
  • Decesso in Ospedale/Casa di Cura/Casa di Riposo/RSA
  • Decesso per morte violenta o accidentale o in luogo pubblico

Decesso in abitazione (per cause naturali)

Chiamare immediatamente il medico curante o, qualora fosse irreperibile, la guardia medica o un’ambulanza (112) per la constatazione del decesso. Per decesso avvenuto senza la presenza dei familiari, si ricade nel caso di “decesso per morte violenta o accidentale in luogo pubblico”.
Il medico curante va comunque chiamato per la compilazione del certificato ISTAT recante le cause di morte.
Per gli assistiti a domicilio dall’ANT (Associazione Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori) la verifica può essere effettuata anche dal MEDICO ANT.

Gli interessati devono poi, non appena possibile, rivolgersi a una Agenzia di Onoranze funebri autorizzata per il disbrigo degli ulteriori adempimenti (attivazione del medico necroscopo per l’accertamento di morte dopo 15 ore dal decesso e compilazione del relativo certificato – consegna del suddetto certificato all’Ufficiale di Stato Civile – eventuale puntura di mantenimento conservativo – funerale).

Le Agenzie di Onoranze Funebri provvederanno all’invio del personale addetto sul luogo del decesso.

La salma potrà rimanere presso l’abitazione oppure i familiari potranno richiedere il trasferimento in altra struttura (per es. casa funeraria) fino al giorno del funerale.
La visita del medico necroscopo avverrà sul luogo dove la salma è visitabile.

Decesso in Ospedale/Casa di Cura/Casa di Riposo/RSA

In questo caso è il personale della struttura a fornire informazioni in merito al decesso.

La legge regionale Lombarda prevede che il defunto debba rimanere in struttura per almeno due ore. In questo periodo i familiari possono già avvisare l’impresa di onoranze funebri.

Il medico procede a far eseguire un Elettrocardiogramma al defunto e successivamente compila la documentazione utile ad accertare e a notificare l’avvenuto decesso.

Trascorse le due ore è possibile trasferire la salma nella camera mortuaria della struttura oppure trasportare il defunto presso la propria abitazione o sala del commiato con la modalità “cassa aperta”, modalità in cui il caro estinto potrà essere visitabile e visibile ai visitatori.

Se dovessero trascorrere più di 24 ore il trasporto in “cassa aperta” non è più possibile, ma si dovrà procedere alla chiusura della bara e al successivo trasporto.

In questo momento è bene informare l’impresa di Onoranze Funebri sulle volontà del caro estinto (o dei familiari) riguardo alla successiva sepoltura (tumulazione, inumazione, cremazione) in quanto bisognerà svolgere una serie di pratiche burocratiche comunali in merito anche a questa decisione.

Il rito funebre potrà essere eseguito soltanto trascorse non meno di 24 ore dal decesso.

Decesso per morte violenta accidentale o in luogo pubblico

E’ necessario avvertire tempestivamente il 112; i carabinieri o polizia di stato provvederanno all’invio dell’ambulanza e successivamente alla richiesta degli addetti del servizio funebre della salma al Deposito di Osservazione.

I familiari o chi per essi possono provvedere ai funerali una volta espletati tutti gli obblighi di legge (es: autopsia).

Inoltre…se il decesso si trattasse di un bambino

Se il bambino nascesse vivo e morisse prima della denuncia in anagrafe, l’ufficiale di stato civile compila un atto di nascita ed un atto di morte in base alla presentazione di un certificato medico attestante che il bambino è nato vivo. In questo caso sarà obbligatoria l’inumazione, la tumulazione o la cremazione.

In assenza di tale certificato o nel caso della nascita di un feto di oltre 22 settimane l’ufficiale di stato civile dichiara la nascita di un feto. In questo caso è possibile dare un nome al feto e la famiglia può procedere a inumazione, tumulazione o cremazione. Nel caso di un feto di meno di 22 settimane si procede alla cremazione del feto stesso. In alcune regioni (Lombardia) si può procedere alla inumazione o alla tumulazione.


Da sapere

La scelta dell’impresa funebre cui affidare il servizio delle esequie è assolutamente libera. Ogni azione messa in atto da chiunque per orientare e per condizionare la famiglia su tale decisione è illegittima ed è punita dalla Istituzioni competenti. Il cittadino non deve subire pressioni, ma denunciarle alle competenti autorità o alle direzioni sanitarie degli istituti dove si verifica il decesso. L’esercizio dell’attività funebre è rigorosamente inquadrato dalla legislazione vigente ed è vincolato alla titolarità delle Autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale.

L’impresa funebre di fiducia assisterà la famiglia in tutti gli adempimenti con competenza, con riservatezza e con rispetto.

Il procacciamento d’affari, così come la vendita di oggetti, l’offerta di servizi o l’esposizione di materiale pubblicitario, sono vietati all’interno di obitori, strutture sanitarie o socio-assistenziali e cimiteri.

Inoltre in caso di decesso in strutture sanitarie, potete essere contattati, anche telefonicamente, da un medico per l’eventuale dono delle cornee o di altre parti del corpo a scopo scientifico o di trapianto. Ovviamente non esiste alcun obbligo. Le strutture competenti garantiscono la massima serietà su un intervento che può recare beneficio ad altri cittadini o alla ricerca scientifica e la più grande attenzione nei confronti del defunto.

I vestiti del defunto possono essere consegnati direttamente all’impresa di onoranze funebri scelta dai familiari, oppure possono essere recapitati alla struttura sanitaria dove è avvenuto il decesso.


LE ESEQUIE

Ogni cittadino ha diritto di decidere le modalità del proprio funerale, di determinare il carattere religioso o civile e di scegliere il tipo di sepoltura (inumazione, tumulazione o cremazione).

Tipo e modalità delle esequie

Le modalità delle esequie possono essere oggetto di volontà testamentarie oppure possono essere descritte nelle disposizioni contrattuali che designano l’incaricato del funerale. In carenza di disposizioni scritte, sarà compito dei familiari o degli aventi diritto predisporre e curare l’esecuzione delle esequie.

In caso di contrasti ha valore la volontà del familiare di grado più prossimo.

Se la persona deceduta non ha parenti che possano curare l’esecuzione delle esequie o si trova in condizioni di indigenza, il funerale verrà organizzato a cura e spese del Comune di residenza.


FORMALITÀ E ADEMPIMENTI IN OCCASIONE DEL DECESSO

Gli adempimenti burocratici conseguenti al decesso saranno seguiti e garantiti dall’impresa funebre che cura il servizio. Possono essere utili alcune essenziali informazioni sulla destinazione cimiteriale della persona defunta.

Trasporto funebre

Si effettua dopo almeno 24 ore dal decesso, con la relativa autorizzazione rilasciata dal Comune dove lo stesso si è verificato. L’impresa funebre cura l’esecuzione del trasporto nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. Prima del trasporto, in alcune regioni, la salma può essere trasferita in strutture specializzate (es. abitazioni, sale del commiato,…) per potervi svolgere la veglia funebre.

Inumazione e tumulazione

La persona defunta, trascorse almeno 24 ore dal decesso, può essere inumata, tumulata o cremata nei giorni stabiliti e secondo le disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale.
L’inumazione e la tumulazione può avvenire nel cimitero del comune del decesso o di residenza o in quello dove sono sepolti i congiunti più prossimi o dove e collocata la tomba di famiglia. II Comune può autorizzare la sepoltura nella tomba privata di famiglia fuori dal cimitero in caso se ne abbia la disponibilità.

Cremazione

La cremazione è permessa solo in presenza di esplicita volontà espressa dalla persona defunta nelle forme previste dalle norme fra le quali vi è anche |’iscrizione ad una associazione cremazionista Iegalmente riconosciuta, o la testimonianza dei congiunti. L’impresa di fiducia può offrire informazioni più dettagliate ed esaurienti. La cremazione si effettua in un crematorio pubblico.

Per le persone defunte portatrici di stimolatori cardiaci e/o similari, in genere è necessario provvedere alla rimozione degli stessi per esigenze tecniche dei forni crematori. Dopo la cremazione le ceneri sono raccolte in un’urna, dotata di targa di identificazione, che viene restituita alla famiglia o alla persona incaricata.
L’urna può:

  • essere deposta in una celletta ceneri;
  • essere svuotata nel cinerario comune presso il cimitero;
  • essere deposta in loculo in un colombario insieme al feretro di un congiunto;
  • essere deposta nella tomba di famiglia, compatibilmente alla capienza della stessa;
  • essere custodita dalla famiglia presso il domicilio, secondo le disposizioni emanate dai singoli comuni.

Le ceneri possono inoltre essere disperse in natura, solo se è rilasciata specifica autorizzazione da||’Ufficiale di Stato Civile. Ad eccezione delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna, le norme non consentono |’autorizzazione alla dispersione delle ceneri sulla base delle testimonianze espresse dal familiari in relazione alla volontà del defunto circa la dispersione stessa.

Concessioni Cimiteriali

La concessione cimiteriale è la disponibilità di una tomba (loculo, ossario, cappella, …) o di un terreno per la sepoltura di un defunto data dal comune all’interno di un cimitero.

Può avere una durata variabile da 10 a 99 anni e, in genere, è a pagamento.

Le concessioni con i manufatti relativi devono essere mantenute a spese del concessionario. In caso di incuria o di abbandono il Comune diffida i concessionari e può far decadere la concessione stessa.


FORMALITÀ E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO

Dopo il decesso si devono curare una serie di formalità e di adempimenti non
direttamente inerenti le esequie.

La successione ereditaria

La successione ereditaria rappresenta ii passaggio del patrimonio attivo e passivo
da un soggetto deceduto ad altri soggetti, gli eredi.
Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere informazioni al fine di non vedersi precludere la possibilità di rinunciare a|l’eredità.

L’eredità può essere:

  • accettata in modo puro e semplice;
  • accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti e gli inabilitati; tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere distinto il matrimonio del defunto da quello dell’erede. L’inventario è l’elenco di debiti e crediti del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio. La redazione dell’inventario deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso);
  • rinunciata (il verbale di rinuncia all’eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso. La quota rinunciata spetta agli altri eredi. II coniuge che rinuncia all’eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale. La rinuncia è preclusa se prima dell’adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto).

In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto spettano agli eredi legittimi. La legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento. Alcune persone hanno diritto per legge a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto (“riserva”).

Essi sono i cosiddetti “Iegittimari” e sono: il coniuge, anche separato di fatto o consensualmente giudizialmente ma senza colpa, i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali e, in assenza di figli o di nipoti, gli ascendenti (i genitori). Se non c’è testamento, la legge indica quali sono i parenti cui spetta l’eredità (successione legittima).

In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado.

In assenza di successori, l’eredità è devoluta allo Stato.


IL LAVORO E L’IMPIEGO

Occorre verificare il diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute; il diritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio.

In caso di decesso di un lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore i lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso,…). II diritto degli eredi a richiedere tali somme si prescrive in 5 anni dalla data di
morte.


Del decesso devono essere informati:

  • il datore di lavoro e |’ufficio dei lavoro;
  • gli istituti di credito;
  • |’Ente pensionistico di riferimento. Se il deceduto era un pensionato Inps, |’erede deve presentare all’ufficio che eroga la pensione ii certificate di morte, la fotocopia della carta d’identità del defunto e la copia del testamento autenticato (se esiste) dando disposizioni all’Ente per effettuare il conguaglio a nome suo.
  • gli istituti assicurativi. Se esistevano polizze sulla vita o di altro tipo occorre provvedere quanto prima a comunicare l’accaduto rispettando tempi e modi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza.

LE ASSICURAZIONI

Le assicurazioni stipulate dal defunto possono essere di diversa natura. Dopo accurata ricerca si dovrà procedere ad informare la compagnia di assicurazione in merito al decesso della persona interessata. Gli eredi hanno anche l’obbligo di effettuare il cambio di intestazione dell’assicurazione RC auto.
Pur non esistendo termini perentori è comunque consigliabile rivolgersi tempestivamente alla compagnia assicuratrice per le opportune verifiche.
In merito alle assicurazioni sulla vita occorre presentare immediata denuncia alla società assicuratrice e attendere le disposizioni conseguenti. Sarà bene ricordare che i premi di queste assicurazioni non sono tassabili e che, quindi, non devono essere riportati nelle dichiarazioni di successione.
Le compagnie di assicurazione sono tenute a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza di incidente stradale.

La procedura deve essere attivata nel più breve tempo possibile per non pregiudicare una tempestiva istruttoria della pratica; in ogni caso il codice civile prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni. In questo caso è bene farsi seguire da un legale di fiducia.


LE UTENZE


Non sono previsti termini temporali perentori per il subentro nell’intestazione di bollette, tasse e contratti legati agli immobili, ma si consiglia di provvedervi in tempi brevi.

  • Disdetta del contratto: telefonare al numero verde indicato nelle bollette e trasmettere le informazioni richieste. Per le utenze locali presentarsi agli uffici di zona con l’ultima bolletta e lettura del contatore.
  • Subentro al contratto: prima di procedere, come per la disdetta, a contattare il gestore, munirsi del codice fiscale de||’interessato al subentro.

ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Pensione di reversibilità

In caso di decesso di un lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso,…). I superstiti che hanno diritto alla reversibilità della pensione possono rivolgersi agli Istituti preposti (Inps, …) o ad un Patronato. L’Impresa di Onoranze Funebri di fiducia saprà indicare ii Patronato che potrà seguire tutte le pratiche senza oneri particolari se non il rimborso delle spese vive (marche da bollo, …).

Riscatto per premorienza nella previdenza integrativa

E’ il capitale previdenziale che il lavoratore cumula nei fondo di previdenza integrativa. Alla morte può essere riscattato dagli eredi, è consigliabile presentare la domanda il più presto possibile e non oltre i 5 anni dalla data di morte.

Rendita Inail

La rendita è un assegno che compete agli eredi se il decesso è derivato da infortunio sul lavoro, da infortunio in itinere o da malattia professionale.
L’assegno funerario è liquidabile dall’Inail a tutti coloro che dimostrano di aver sostenuto le spese funebri, anche se non c’è diritto a rendita. E’ consigliabile presentare la domanda il più presto possibile e comunque non oltre 3 anni dal decesso oppure entro 90 giorni alla comunicazione Inail che informa i familiari sul possibile diritto alla rendita.


GLI ISTITUTI DI CREDITO

Si consiglia di contattare tempestivamente l’istituto di credito al quale dovranno essere riconsegnati gli assegni non utilizzati dal deceduto, i bancomat, le carte di credito.

Le posizioni bancarie e postali intestate al defunto possono essere volturate a nome degli eredi.

La firma per la chiusura di un conto corrente costituisce “accettazione tacita di eredità”, quindi preclude la possibilità di optare per la rinuncia.

Se il defunto era titolare di un conto corrente occorre comunicare il decesso alla banca che provvederà immediatamente al blocco. Occorre poi presentare la documentazione richiesta (tra cui il certificato di morte e la copia autenticata del testamento, se esiste) per ottenere lo sblocco e per procedere alla divisione del saldo tra gli eredi. Lo stesso accade per i conti titoli collegati al conto corrente principale.

Per i libretti di risparmio al portatore, il possessore ne può riscuotere sempre il saldo.

I conti personali del defunto sono immediatamente ed automaticamente bloccati.

Le procure sottoscritte cessano la propria efficacia al momento del decesso, ad eccezione delle procure esplicitamente finalizzate al post-mortem.

Per il C/C intestato al defunto, il saldo può essere riscosso solo per successione.

Per il C/C con firma congiunta, se un intestatario muore il saldo si ritira solo per successione.

Per il C/C con firma disgiunta di due o più persone, se un intestatario muore, il saldo si ritira solo per successione; è possibile per gli altri intestatari, prima dell’evento luttuoso, fare un prelievo.
Oltre al certificato di morte l’Istituto di credito fornirà tutti i dettagli in relazione alla documentazione necessaria per le diverse operazioni.

Gli Istituti possono chiedere:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eredi;
  • atto notorio attestante gli eredi che può essere predisposto da un notaio oppure
    preso la cancelleria del tribunale.

Per il mutuo, gli eredi di un soggetto intestatario o contestatario hanno l’obbligo di effettuare l’accollo presso l’istituto che ha concesso il mutuo. L’accollo consente agli eredi, se in possesso dei requisiti soggettivi, di fruire in sede di dichiarazione dei redditi della detrazione d’imposta.

Non esiste un termine perentorio, tuttavia per non perdere la detraibilità è bene effettuare l’accollo tempestivamente.

Se all’atto della stipula del mutuo il mutuatario poi defunto avesse sottoscritto un’assicurazione “premorienza mutuatari o temporanea caso morte” ,in caso di
decesso salvo particolari eccezioni la quota residua di sua competenza si estingue.


DENUNCIA DI SUCCESSIONE


Non c’è obbligo di dichiarazione se |‘eredita è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
La dichiarazione presentata da uno degli eredi ha effetto per tutti e non richiede l’intervento del notaio, anche se in genere ci si affida ad un professionista o ad uno studio specializzato.

Documentazione richiesta:

  • certificato di morte;
  • stato di famiglia del defunto alla data del decesso;
  • stati di famiglia degli eredi;
  • atti di provenienza degli immobili (rogiti di compravendita, divisione, permuta, donazione, dichiarazioni di successione, sentenze di usucapione, …);
  • codice fiscale del defunto e degli eredi;
  • eventuale testamento;
  • ultima dichiarazione dei redditi del defunto (se presentata).

L’Impresa Funebre di fiducia saprà dare indicazioni precise sulla materia.

Il professionista potrà illustrare, sulla base delle disposizioni di legge, ogni dettaglio ed ogni opportunità in relazione ai beni oggetto della successione.


ADEMPIMENTI FISCALI


Gli eredi rispondono degli adempimenti fiscali in essere della persona defunta e ne danno comunicazione agli uffici de||’Agenzia delle Entrate competente. Uno solo degli eredi presenta la dichiarazione dei redditi per conto del defunto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati ipso facto di sei mesi in favore degli eredi.
II possesso di immobili determina l’obbligo di versare l’imu e Tasi, calcolata fino alla data del decesso a nome del contribuente deceduto.

Dalla data dei decesso in poi l’IMU e la TASI saranno dovute dagli eredi a prescindere che la dichiarazione di successione sia stata già presentata.
Si ricorda che gli eredi dovranno presentare la comunicazione di variazione all’ufficio Tari del comune ove è sito l’immobile.

In merito al canone Rai occorre comunicare (con lettera alla Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22, 10121 Torino) il decesso del titolare e la variazione di abbonamento. L’erede dovrà chiedere il passaggio a proprio nome o, se è già intestatario di un abbonamento, l’annullamento di quello del defunto indicando luogo e data del decesso.


CONTRATTI DI LOCAZIONE

Edifici di proprietà privata.

In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso; il decesso del proprietario non produce conseguenze.


Edifici di proprietà pubblica.

In caso di morte del conduttore di norma, al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.


PARTECIPAZIONI SOCIETARIE O COOPERATIVE


La trasmissibilità agli eredi delle quote di partecipazione possedute dal defunto è regolata dall’atto costitutivo della società. Gli eredi possono avere diritto alla liquidazione della partecipazione oppure subentrare nella società al posto del deceduto.


CONSORZIO DI BONIFICA


II pagamento del canone spetta a chi detiene il possesso dell’immobile alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Gli eredi devono dare comunicazione del decesso al consorzio competente per territorio.


PASSAGGIO DI PROPRIETA’ VEICOLI ISCRITTI AL PRA


II veicolo lasciato dal defunto non deve essere inserito nella dichiarazione di successione, ma bisogna modificarne l’intestazione al Pubblico Registro Automobilistico trascrivendo negli archivi l’accettazione di eredità e aggiornando la carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile.

Occorre presentarsi allo Sportello Telematico dell’Autista, presso gli uffici dell’ACI, con una serie di documenti riguardanti il veicolo, gli eredi, il defunto e l’eventuale testamento.

In caso di più eredi, se si vuole intestare il veicolo a uno solo di essi i passaggi sono due: scrivere il mezzo a nome di tutti gli eredi e poi trascriverlo a favore del solo a cui verrà intestato.

Non esiste un termine perentorio dal momento del decesso; è tuttavia consigliabile, soprattutto se il veicolo è in circolazione, effettuarlo in tempi brevi.


FORMALITA’ VARIE


Destinazione dei documenti del defunto:

  • Patente: spedire alla motorizzazione civile.
  • Passaporto e porto d’armi: riconsegnare alla questura.
  • Carta di identità: riconsegnare al Comune.
  • Tessera sanitaria: può essere conservata come ricordo.

POSSESSO DI ARMI


Qualora non si decida di venderle o di consegnarle ai competenti organi della Difesa, dare immediata comunicazione alla questura e chiedere apposita autorizzazione a conservarle. Ottenuto il nullaosta si provvederà a fare la denuncia di detenzione di armi in carta bollata.


SPESE MEDICHE


Le spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto |’onere anche se il documento di spesa è intestato al deceduto.


730/2023: detraibilità spese funebri


Le spese funebri sono detraibili dall’imposta al 19%. Per la detraibilità devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Le detraibilità varia al variare del reddito.

Tra le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta ci sono le spese funebri, in particolare tali spese danno diritto ad una detrazione del 19%.

Per spese funebri si intendono quelle che servono per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma, ad esempio nei loculi cimiteriali. Le spese funebri devono rispondere al criterio di attualità rispetto all’evento, pertanto sono escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio l’acquisto di un loculo prima della morte. 

Questo aspetto è stato chiarito dalla Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976 .
Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque personaindipendentemente dal rapporto di parentela. 

Ricordiamo che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con:

  • versamento bancario o postale 
  • ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:

  • ricevuta bancomat, 
  • estratto conto, 
  • copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.

In mancanza di tali prove, la tracciabilità può risultare anche da annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.

È bene sottolineare che le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.


CONSIGLI UTILI

  • In caso di decesso in struttura sanitaria chiedere al caposala le istruzioni di comportamento generalmente predisposte dalla Direzione sanitaria.
  • Se il decesso avviene In abitazione privata e non vi è l’assistenza diretta del
    medico curante, richiedere |‘intervento della guardia medica.
  • Nella scelta della Impresa Funebre valutare il grado di competenza e di adeguatezza dei costi in base ad esperienze dirette o indirette.
  • Diffidare di chi ci contatta all’interno degli ospedali offrendo servizi funebri.
  • Scegliere |’Impresa Funebre con calma e basandosi su un rapporto fiduciario.
  • Non seguire mai i consigli “disinteressati” di un infermiere o di una badante troppo intraprendente.
  • Non affidarsi mai alla prima Impresa Funebre che vi contatta dopo un decesso.
  • Delegare ad un familiare emotivamente meno coinvolto le procedure per lo svolgimento del funerale o farsi accompagnare da una persona amica.
  • Predisporre mentalmente o per iscritto un elenco delle principali scelte relative a tipo di cofano funebre, testo del necrologio, luogo di affissione delle epigrafi, fiori, luogo di seppellimento, tipo di sepoltura, ricorso o meno alla cremazione, disponibilità di fotografie.
  • Stabilire a priori un livello massimo omnicomprensivo di spesa per il funerale.
  • Non richiedere mai il cofano più costoso o i fiori più belli, senza avere metri di paragone.
  • Non lasciare mai libertà di prezzo per il funerale a||‘Impresa Funebre.
  • Richiedere il preventivo scritto di ogni prestazione e di ogni fornitura attinenti il funerale, confrontandolo con i listini esposti, se presenti. La fattura dovrà essere emessa per l’intero importo.
  • Non firmare mai senza valutare i contenuti dei preventivo scritto e tanto meno “In bianco”.
  • Controllare che il totale dei costi sia pari al preventivo. Scostamenti ingiustificati non sono dovuti.
  • Chiedere se |‘Impresa Funebre aderisce o meno al codice deontologico.
  • Chiedere le generalità dei rappresentante dell’impresa Funebre.
  • Per il trasporto funebre di feretri su lunghe distanze, soprattutto da e per l‘estero, valutare soluzioni alternative all’autofunebre quali, ad esempio, l’uso di aereo o la cremazione preventiva.
  • Ricordare che il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti pub essere effettuato anche con l’auto dei familiari.
  • Scegliere il tipo di sepoltura valutando la facilità di accesso per l’altezza del loculo e per ii riparo dalle intemperie.
  • Richiedere l’attivazione di un procedimento di assegnazione di tomba presso gli uffici comunali competenti. E’ prassi comune che le richieste vengano soddisfatte in ordine cronologico di presentazione delle domande, con priorità data dalla “presenza di salma”.
  • Non richiedere o sollecitare, con mance o con altri sistemi, favori da parte di pubblici funzionari.
  • Andare contro la volontà espressa in vita dal familiare deceduto in quanto le sue scelte non coincidono con le vostre.
  • La tumulazione di un’urna cineraria in un loculo o in una tomba privata è decisamente la soluzione più economica sia al momento dei funerale che per i successivi adempimenti.


Fonti:

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